Debiti fuori bilancio tra imbarazzo e banalità

Ancora un flop del consiglio comunale cittadino. Durante l’Assise del 22 aprile scorso si è consumato, con la partecipazione di alcune figure professionali, l’ennesimo tentativo di questa maggioranza di sottrarsi alle responsabilità politiche ed amministrative dell’Ente. All’ordine del giorno c’era la deliberazione del rendiconto di gestione relativo al precedente esercizio finanziario e dell’eventuale riconoscimento di alcune somme di spesa quali “debiti fuori bilancio’’ contratti nel tempo. Scarno e di pochi contenuti l’intervento dell’assessore al bilancio, che della sua illustrazione ne ha fatto un elementare esercizio di didattica ragioneristica, limitando il suo intervento alla semplice declamatura degli elementi costitutivi di un bilancio di esercizio….Stato patrimoniale, conto economico.. blà, blà, blà. Questi non è mai entrato nello specifico di alcuna posta di bilancio, ne tantomeno ha chiarito alcune criticità che possono insidiarsi all’interno di specifiche voci di contabilità, peraltro riconducibili ad operazioni di gestione… nello specifico “il riaccertamento ordinario e straordinario dei residui’’. Queste attività sono entrambe prodomiche alla formazione del “risultato di amministrazione”, elemento indispensabile per la valutazione dello stato di salute dell’ente. Le discussioni riguardanti il bilancio cittadino di questa città, avrebbero meritato maggiori approfondimenti, maggiore chiarezza e maggiore conoscenza. Ma… chest’è.!!! Altre riflessioni bisogna farle sugli interventi fatti da personale qualificato dell’ Ente in merito alla classificazioni o meno di alcune voci di spesa e se queste fossero da ritenere come “debiti fuori bilancio’’. In particolare, i dubbi sollevati dalla minoranza consiliare, riguardavano somme di spesa riconducibili a sentenze, e di come queste fossero state sottratte al riconoscimento del consiglio comunale, relegandole, nella prassi, al normale concetto ordinario di gestione. A domanda specifica posta dal rappresentante la minoranza sulla natura, giuridicamente protetta, dei debiti fuori bilancio, ne è conseguita una risposta altrettanto generica, seppur interlocutoria, da parte della segretaria del Comune. Non tanto chiaro, invece, l’intervento del revisore dei conti. Egli ha condiviso, nel pieno della genericità, quanto dichiarato dalla segretaria, snaturando nei contenuti, il dettato degli artt. 191 e seguenti del T.U.E.L. In particolare all ’art. 194 si prevedono, tassativamente, i casi per i quali un ente può ricorrere alla formazione di debiti fuori bilancio, tra questi pochi casi, rientrano anche le spese derivanti da sentenze. C’è poco da discutere su questo aspetto, le norme sono chiare ed a poco servono le motivazioni interlocutorie addotte circa l’orientramento ondivago delle Corte dei Conti. Le Corti interpellate a riguardo e nel tempo si sono espresse, su quesiti inerenti i debiti fuori bilancio seppur in presenza di un adeguata copertura finanziaria. Le magistrature contabili mai hanno fatto venir meno il principio di quanto stabilito dall’art. 194, ossia il diritto e/o dovere del Consiglio Comunale di assumere la cognizione del debito con l’approvazione della relativa delibera di riconoscimento ed il relativo inoltro agli organi di controllo. Anzi, hanno ribadito la necessità e l’obbligatorietà di coinvolgere i consigli comunali in presenza di debiti fuori bilancio. Sorgono, a questo punto, alcune domande, tra queste una in particolare se si nasconde al consiglio comunale la conoscenza di un debito, si evita anche il controllo della Corte dei Conti? Se c’è adeguata copertura finanziaria, come sostenuto in Assise, a maggior ragione dovrebbero essere investiti gli organo di controllo. Sembrerebbe che ad Acerra sia andata proprio cosi. Allora bisogna chiedere il perché.? La città attende i previsti chiarimenti che arriveranno nei tempi che sono consentiti dalla legge.

di Vincenzo Angelico

Autore dell'articolo: Vincenzo Angelico

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