Nei giorni di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, si svolgerà il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare».
Ritengo necessario in breve illustrare ai cittadini il pensiero che sorregge il Si.
Va chiarito che la riforma si propone di realizzare la separazione delle carriere tra magistratura inquirente e magistratura giudicante, prevedendo, attraverso la modifica degli artt. 87, 102, 104, 105, 106, 107, 110 della Carta Costituzionale, l’istituzione di due Consigli Superiori della Magistratura separati e di una Alta Corte disciplinare.
L’indizione del referendum popolare è un evento storico di grande civiltà giuridica, trattandosi di questione, quella della separazione tra pubblici ministeri e giudici, che risale all’entrata in vigore del processo penale di stampo accusatorio: la connotazione costituzionale del giudice come terzo e la esclusione della istruzione probatoria del pubblico ministero imponeva ed impone l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario.
Difatti, l’attuale assetto di rapporti tra magistrati è conforme al vecchio rito inquisitorio, nel quale ambedue i magistrati cooperavano per addivenire alla condanna dell’accusato.
La carriera unica è strumento di governo di un rito autoritario, ove accusa e giudice condividono la medesima prospettiva cooperando, ciascuno nell’ambito del proprio ufficio, al comune obiettivo di trasformare l’imputato – presunto colpevole – in condannato.
Il giusto processo, retto dal canone della presunzione d’innocenza e dalla regola di giudizio dell’in dubio pro reo, non può dirsi realizzato fino a quando l’appartenenza di ambedue i magistrati ad un unico corpo, implicando condivisione di meccanismi di reclutamento e progressione in carriera, assoggettamento al medesimo regime disciplinare e correlata comune militanza correntizia, mina la deontologica equidistanza dalle parti della posizione del giudice.
L’unicità delle carriere promuove l’appiattimento della funzione giudicante su quella requirente, come d’altronde dimostrato dalla superficialità dei controlli sulle domande di proroga delle indagini preliminari, sulle richieste di intercettazioni, sulle istanze cautelari e dall’apparente funzione “filtro” dell’udienza preliminare (cui ora si affianca l’udienza predibattimentale di nuovo conio).
La rappresentazione – accademica – che si fa del rapporto tra i protagonisti del processo come di un triangolo isoscele al cui vertice vi è il giudice ed alle cui basi vi sono accusa e difesa non è rispondente alla realtà.
L’unicità dello statuto ordinamentale ha capovolto questo triangolo, lasciando l’avvocato difensore a ‘combattere’ contro una squadra costituita da colui che accusa e colui che decide.
La separazione, contrariamente a quanto sostenuto, non rischia di snaturare la pubblica accusa, della quale si ipotizza un inconsistente rischio di avvicinamento alla politica, che, piuttosto, sarebbe relegata al ruolo che gli spetta.
La separazione delle carriere ci si augura sfoci in un divorzio definitivo, che giungerà con la recluta di nuovi giudici e di nuovi magistrati inquirenti, i quali, immuni dai condizionamenti del pregresso assetto ordinamentale, non considereranno meno giusto, per partito preso, quanto sostenuto dall’estraneo avvocato difensore…con il sacrificio dei diritti fondamentali dell’accusato.
Per questo invito i cittadini a votare per il Si, perché questo ci consentirà di difendere il Giudice e preservarlo da fattori condizionanti.
Avv. Giovanni Carlo Esposito
Foro di Nola






